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MARCHIO IGP

Il termine indicazione geografica protetta, meglio noto con l’acronimo IGP, indica un marchio di origine che viene attribuito dall’Unione Europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica sono determinate dall’origine geografica e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in questa determinata area.

Per ottenere il marchio IGP almeno una fase del processo produttivo deve avvenire nell’area stabilita; inoltre chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.

(Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006)

«Denominazione d’origine e indicazione geografica

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «denominazione d’origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: —originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e —la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata; b) «indicazione geografica», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: —come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e —del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e —la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.»